I diritti dei bambini
Nel 1989 è stata approvata la “Convenzione internazionale sui diritti dei bambini”, suddivisa in 54 articoli, che stabilisce quali sono i diritti fondamentali del bambino.Questa Convenzione è in realtà un approfondimento della “Dichiarazione di diritti del fanciullo”, che, nel 1959, era stata promulgata dall’Assemblea delle Nazioni Unite.
Perché la Convenzione venga applicata nella società, è necessario che tutti gli Stati l’approvino e la sottoscrivano, in modo che ogni bambino, senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine etnica goda dei diritti fondamentali. In Italia la Convenzione è stata trasformata in legge nel 1990.
Di seguito riportiamo alcuni dei diritti fondamentali:
Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti
“Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche
oppure persone
di origine autoctona, un fanciullo […] che appartiene a una di tali
minoranze non può
essere privato del diritto […] di professare e di praticare la propria
religione” (art. 30)
“Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita” (art. 6)
Il bambino ha bisogno di una speciale protezione che gli consenta di crescere sano
“Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello
di vita sufficiente
per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale…”
(art. 27)
I bambini devono avere, fin dalla nascita, un nome e una cittadinanza
“Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della
sua nascita e da allora
ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi…”(art.
7)
Il bambino ha diritto al cibo, alla casa, agli svaghi, alle cure mediche adeguate
“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e
a partecipare liberamente
alla vita culturale e artistica…” (art. 31)
Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente, di essere ascoltato e di appartenere a un gruppo
“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa […]
Si darà in particolare
al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa
che lo concerne…” (art. 12)
“Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà
di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con
ogni altro
mezzo a scelta del fanciullo…” (art. 13)
“Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà
di associazione e alla
libertà di riunirsi pacificamente…” (art. 15)
“Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione…” (art. 14)
Il bambino deve essere tutelato da ogni forma di violenza
“Gli Stati parti vigilano affinché nessun fanciullo sia sottoposto
a tortura o a pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale
né l’imprigionamento
a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per
reati commessi da persone
di età inferiore a 18 anni…” (art. 37)
”Gli Stati parti adottano ogni misura […] per tutelare il minore
contro ogni forma
di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche e mentali, di abbandono
o di negligenza,
di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per
tutto il tempo
in cui è affidato all’uno o all’altro o a entrambi i
genitori, al suo tutore legale, oppure
a ogni altra persona che abbia il suo affidamento” (art. 19)
“Gli Stati parti adottano ogni provvedimento per agevolare il recupero
fisico e psicologico
e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza,
di sfruttamento o di maltrattamento; di torture o di ogni altra forma di
pene e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato…” (art.
39)
“Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura […] per proteggere
i
fanciulli dall’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
[…] e per
impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico
illecito di
queste sostanze” (art. 33)
“Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale...” (art. 34)
Il bambino disabile è più debole, deve godere quindi di maggiori cure e attenzioni
“...i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre
una vita piena
e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano
la loro autonomia e
agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità…”
(art. 23)
Il bambino ha bisogno dell’amore e della protezione dei suoi genitori
“Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio
secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune
per quanto riguarda
l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo”
(art. 18)
“1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un
livello di vita sufficiente
per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del
fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei lori
mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni
naturali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori […]
ad attuare questo
diritto…” (art. 27)
”Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo
ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale ambiente
nel suo proprio
interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato […]
per mezzo
dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione
o, in caso di
necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia…”
(art. 20)
”Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato
dai suoi genitori contro
la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano
[…] che questa separazione
è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo […]
ad esempio quando i
genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati
e debba essere
presa una decisione riguardo il luogo di residenza del fanciullo”
(art. 9)
Il bambino ha diritto a un’istruzione di base, che deve essere garantita dallo stato in modo gratuito e obbligatorio
“Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione,
e in particolare
[…] rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito
per tutti; […] garantiscono
a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione
delle capacità di ognuno; […] adottano misure per promuovere
la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola…”
(art. 28)
“Il diritto all’istruzione non sarebbe completo se si limitasse
alla fornitura
di una determinata quantità di aule, banchi e sedie. E’ nella
qualità che si sostanzia
il vero apporto educativo di cui necessita un bambino. La Convenzione
è molto “esigente” nel determinare gli obiettivi formativi
dell’attività educativa
(art. 29).
Il bambino, in caso di pericolo o di guerra, deve sempre ricevere soccorso e protezione
“Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo
che cerca di ottenere
lo status di rifugiato, oppure è considerato rifugiato […]
possa beneficiare della protezione
e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire
dei diritti che
gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione…” (art. 22)
“Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le
regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione
si
estende ai fanciulli […]; adottano ogni misura possibile a livello
pratico per vigilare che
le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non
partecipino direttamente
alle ostilità…” (art. 38)
Il bambino non può lavorare al di sotto di una certa età
“Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto
contro lo
sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione, o di nuocere al suo
sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale…” (art. 32)